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Il contratto di lavoro del calciatore

Il contratto dei calciatori è regolato dall’Accordo Collettivo, che a partire dal 2005 è stato
sottoscritto in tre diverse versioni, rispettivamente applicate ai calciatori professionisti e società partecipanti al campionato di serie A, serie B, serie C secondo i principi cardine della L.91/81. I principi del contratto sono:

  • il rispetto della forma scritta del contratto a pena di nullità
  • il deposito dello stesso presso la rispettiva Lega di competenza
    per la relativa approvazione
  • la durata massima quinquennale del contratto
  • la previsione della clausola compromissoria per la devoluzione
    ad arbitri della relativa controversia
  • il divieto dei patti limitativi della libertà professionale del cal-
    ciatore
  • il divieto del patto di opzione e/o prelazione a favore della so-
    cietà
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Permesso residenza elettivo, per lo straniero che vuole stabilirsi…

Il permesso di residenza elettiva può essere rilasciato al cittadino straniero che intenda stabilirsi in Italia e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa (Decreto Interministeriale dell’11 maggio 2011 e Regolamento (UE) n.977/2011 della Commissione del 3 ottobre 2011). Viene richiesto e ottenuto dagli stranieri che intendono stabilirsi o restare in Italia e dimostrano di potersi mantenere in modo autosufficiente senza svolgere alcuna attività lavorativa.

Requisiti per ottenere il visto per residenza elettiva:

  • Dimostrare la disponibilità di un’abitazione da eleggere a residenza.
  • Dimostrare il possesso di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa supporre la continuità nel futuro.
  • Tali risorse economiche possono provenire da:
    • Rendite (pensioni, vitalizi),
    • Possesso di proprietà immobiliari,
    • Titolarità di stabili attività economico/commerciali,
    • Altre fonti diverse dal lavoro subordinato.
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Obblighi della società di calcio nel contratto coi calciatori

Nei contratti tra Società di calcio e calciatori vige l’Accordo Collettivo in esame oltre a disciplinare la parte relativa alla retribuzione vi è anche una parte relativa agli obblighi in capo alla società (art. 6, 7
A.C.). In particolare, la società:

  • promuove e sostiene iniziative per il miglioramento della cultura del calciatore;
  • ha l’obbligo di fornire al calciatore attrezzature idonee alla pre-
    preparazione, nonché ha l’obbligo di mettere a sua disposizione un
    ambiente consono alla sua dignità professionale;
  • ha l’obbligo di far partecipare il calciatore professionista agli
    allenamenti e alla preparazione pre-campionato con la prima
    squadra.
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Formalità contratto calciatori professionisti

Il contratto di prestazioni sportive deve essere sottoscritto sul modulo
standard fornito dalle Leghe di competenza a pena di nullità, e va de-
positato per quanto concerne la Lega A e B entro 10 giorni dalla sotto-
scrizione e per quanto riguarda la Lega Italiana Calcio Professionistico
(Lega Pro), entro 5 giorni dalla sottoscrizione. Successivamente al depo-
sito, il contratto sarà sottoposto alla procedura di approvazione.

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Dgls 81/2008: Testo Unico Sicurezza sul lavoro

Il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di Lavoro (D.Lgs. 81/08) si pone l’obiettivo di garantire l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Esso contiene tutte le misure generali che ogni azienda, pubblica o privata, deve attuare al fine di tutelare e proteggere i lavoratori.

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Sponsorizzazione associazione sportiva dilettantistica: i vantaggi

Vale la pena sottolineare che le spese di sponsorizzazione a favore di ASD e SSD ( Associazioni/Società) risultano integralmente deducibili dallo sponsor. Questo è stato peraltro ribadito anche dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 3470/2024, a partire da quanto riportato dall’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002. Nel concreto, la Cassazione ha spiegato che quanto erogato da uno sponsor in denaro o in natura in favore di ASD e SSD, a patto di non essere superiore all’importo annuo complessivo di 200.000 euro, costituisce per il soggetto erogante una spesa di pubblicità totalmente deducibile. A motivare la scelta del legislatore – e quindi anche dei giudici – c’è la rilevanza costituzionale dell’attività sportiva e dell’utilità sociale delle attività realizzate da ASD e SSD.  

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Elementi essenziali di un Contratto di Sponsorizzazione

Per rispettare le regole e per dare accesso alla detraibilità delle spese per la sponsorizzazione sportiva il relativo contratto deve contenere:  

  • gli obblighi in capo all’associazione o alla società sportiva, ovvero per esempio l’utilizzo del logo dello sponsor sulle divise, oppure la presenza del logo nelle sedi dell’associazione, o la partecipazione a eventuali eventi organizzati o promossi dall’azienda sponsor;  
  • gli obblighi in capo allo sponsor, ovvero di fatto la fornitura di servizi o di prodotti, oppure il finanziamento diretto delle attività; 
  • la durata del contratto di sponsorizzazione sportiva; 
  • la portata del contributo economico
  • gli utilizzi della proprietà intellettuale, ovvero le modalità specifiche con cui la SSD o la ASD utilizzerà il logo, i prodotti o i servizi dell’azienda, e come quest’ultima eventualmente userà il logo dell’ente sponsorizzato; 
  • le modalità di risoluzione del contratto, per entrambi gli attori in gioco; 
  • gli allegati, quali i rispettivi loghi; 
  • il riferimento alla legge applicabile, che regola i contratti di sponsorizzazione sportiva; 
  • la firma dei responsabili di entrambe le realtà, sponsor e associazione o società sponsorizzata.  
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Pubblicità e spese di rappresentanza nella promozione, la differenza

Le sponsorizzazioni possono essere considerate spese di rappresentanza oppure di pubblicità. La differenza tra i due concetti è fondamentale perché il trattamento fiscale previsto per i due tipi di spesa è molto diverso.

Nelle spese di pubblicità l’azienda fornisce un pagamento in denaro o in natura a favore di un soggetto, il quale per godere di questo beneficio si obbliga a pubblicizzare il prodotto o servizio dell’azienda. L’obiettivo è raggiungere clienti vecchi e nuovi per aumentare le vendite.

Le spese di rappresentanza, invece, sono spese sostenute dall’azienda a titolo gratuito per promuoversi o per stimolare pubbliche relazioni. L’obiettivo è aumentare il prestigio dell’immagine aziendale, farsi conoscere, stringere nuove relazioni commerciali: attività finalizzate a portare benefici economici all’azienda sul lungo termine, non ad aumentare le vendite nell’immediato.

Mentre le spese di pubblicità sono deducibili al 100%, quelle di rappresentanza sono deducibili in percentuali molto basse che variano a seconda dei ricavi dell’impresa:

  • 0,5% fino a 10 milioni di euro di ricavi;
  • 0,6% da € 10.000.001 fino a € 50.000.000 di ricavi;
  • 0,4% per ricavi superiori.
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Sponsorizzazioni sportive: deducibilità

Le sponsorizzazioni sportive possono essere classificate come spese di pubblicità, perché l’azienda promuove se stessa o i propri prodotti/servizi in vista di un ritorno economico, cioè di un aumento delle vendite. 

Le spese di pubblicità sono interamente deducibili nell’anno di esercizio in cui vengono sostenute oppure possono essere ammortizzate in 5 anni. Anche l’IVA relativa alle spese di sponsorizzazione è interamente detraibile.

In aggiunta a questi vantaggi fiscali, per le sponsorizzazioni sportive svolte negli anni 2020 e 2021, il governo ha introdotto un credito d’imposta del 50% con specifiche indicazioni di applicazione.

La deducibilità delle spese di sponsorizzazione, però, richiede il rispetto di alcune condizioni per poter essere applicata. Per comprendere queste condizioni è necessario innanzitutto distinguere spese pubblicitarie e spese di rappresentanza, una distinzione apparentemente sottile ma molto significativa.