La facoltà dell’indagato di chiedere assistenza legale all’alcol test

La giurisprudenza sull’articolo 356 del Codice di Procedura Penale, ossia sulla facoltà di farsi assistere da un legale in caso di indagine, ha più volte fatto chiarezza sul punto. Infatti, la Polizia Giudiziaria, nel caso il difensore di fiducia dell’indagato non arrivi in tempi brevi sul luogo dell’indagine, potrà comunque procedere ai rilievi previsti, senza che alcuna nullità possa essere addebitata. In sostanza il conducente può contattare il proprio avvocato di fiducia per farsi assistere nel corso di tale accertamento ma l’avvocato dovrà arrivare sul posto in tempi molto brevi. Ove questi non arrivi in tempo utile, l’accertamento potrà essere effettuato anche in difetto della sua presenza.

Sanzioni per la guida in stato di ebbrezza, riepilogo

1. Guida in Stato di ebbrezza: Sanzioni amministrative per chi ha un volume di alcol nel sangue che va dallo 0,51 allo 0,8 grammi per litro di sangue. In questo caso c’è una sanzione pecuniaria di 531 euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

2. Sanzioni penali per chi ha un volume di alcol nel sangue che va dallo 0,81 a 1,5 grammi per litro di sangue. In questa circostanza scatta una multa da 800 a 3.200 euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.

3. Sanzioni penali aggravate per chi ha un volume di alcol nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro di sangue. In quest’ultima ipotesi scatta l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione della patente da 1 a 2 anni, e la confisca del veicolo.

La Guida in stato di ebbrezza

Essere fermati per guida in stato di ebbrezza e sottoposti ad alcol test (etilometro) è una situazione non rara. Si tratta di un reato penale disciplinato dall’art 186 C.d.S. In base ai valori di livello di alcol nel sangue cambia la rilevanza (amministrativa o penale) della fattispecie.

E’ opportuno ricordare come:

–  da 0,51 a 0,8 grammi per litro di sangue è prevista una sanzione amministrativa;

–  dopo 0,8 grammi per litro di sangue si configura un reato, con necessaria assistenza di un avvocato penalista.

A ciò si aggiungono le sanzioni accessorie, prima fra tutte la Sospensione della patente.

In ogni caso il conducente fermato per guida in stato di ebbrezza ha diritto a farsi assistere da un avvocato per il processo penale.

L’Estinzione del reato

Diversamente dalla Riabilitazione opera l’estinzione del reato, prevista dall’art. 445 co. 1 c.p.p. e dall’art. 460 co. 5 c.p.p., nel caso in cui sia stata inflitta una condanna con patteggiamento o decreto penale di condanna. L’estinzione opera in caso di una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, “se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.”

Di norma la sentenza penale di patteggiamento e il decreto penale, divenuti irrevocabili, vengono iscritti al Casellario; non compaiono sul certificato richiesto da privati ma nei certificati richiesta dalle Pubbliche Amministrazioni. Il Casellario, tuttavia, decorsi i termini previsti dalla legge, non provvede d’ufficio ad effettuare annotazione in calce all’iscrizione relativa alla sentenza di patteggiamento o al decreto penale.

A differenza della Riabilitazione, il Giudice non accerta che l’interessato, successivamente alla condanna, abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta ma verifica che non siano stati commessi un delitto o una contravvenzione della stessa indole nei termini previsti.

L’estinzione non è automatica, con il semplice decorso del tempo, ma avviene con pronuncia del Giudice dell’esecuzione competente Il Giudice dichiara con provvedimento l’avvenuta estinzione disponendo l’annotazione di “reato estinto” nel casellario.

Requisiti della Riabilitazione

L’art 179 comma 1 c.p. prescrive espressamente che la riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta e il condannato nello stesso arco temporale abbia dato prova di buona condotta. A ciò si aggiunge l’equo indennizzo a favore delle parti offese.

Riassumendo occorre:

  • che il condannato abbia già scontato la pena principale per interno oppure la pena sia estinta;
  • che il condannato dimostri di aver tenuto un periodo di buona condotta.

La riabilitazione è concessa se sono passati:

  • tre anni dal momento in cui la pena principale è stata eseguita, in caso di condanna “ordinaria”;
  • almeno otto anni se il condannato era un recidivo;
  • dieci anni dal giorno in cui sia stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro se il condannato era un delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Con la riabilitazione il condannato gode del beneficio dell’estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale scaturente dalla sentenza di condanna salvo che la legge non disponga diversamente.

Come avviene la riabilitazione

Occorre una richiesta al Tribunale di sorveglianza ex art. 683 c.p.p. per  in cui dimostrare il ravvedimento del richiedente, desumibile da comportamenti regolari tenuti nel lasso di tempo predeterminato dalla legge e sino alla data della decisione sull’istanza, nonché l’eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli, derivate dalla condotta criminosa attraverso un indennizzo alle parti offese  anche nei casi in cui sia mancata la costituzione di parte civile e quindi non sia alcuna obbligazione scaturente dall’illecito.

La Riabilitazione

La Riabilitazione è un istituto di diritto sostanziale tra le cause estintive della pena disciplinato al codice penale agli articoli 178-181 c.p.

Cosa si ottiene con la riabilitazione, a cosa serve

 Serve alla reintegra del reo nella posizione giuridica goduta fino alla pronuncia della sentenza di condanna attraverso l’eliminazione delle conseguenze penali diverse dalla pena principale, le quali costituiscono un ostacolo per il normale svolgimento dell’attività dell’individuo nella vita civile.

Es tipico: una condanna potrebbe essere un problema per un’assunzione o nella prosecuzione di un rapporto di lavoro, oppure per la partecipazione a un concorso; con la Riabilitazione tale problema verrebbe meno poiché si estinguono le pene accessorie e gli effetti penali della condanna.

Favoreggiamento immigrazione clandestina, no attenuante per compenso modesto promesso…

Con la sentenza n. 9636 del 27 febbraio 2017, la Corte di Cassazione ha affermato, in tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che non è configurabile l’attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità in ragione del modesto importo del compenso corrisposto, o promesso, dallo straniero favorito.

La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:

In tema di atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato o di altro Stato dell’Unione europea e, in generale, in tema di favoreggiamento della immigrazione clandestina, in considerazione della natura, della entità e della importanza della messa in pericolo degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, la modestia del compenso corrisposto, o promesso, dallo straniero favorito al soggetto attivo del reato, per remunerare la condotta delittuosa, non comporta il riconoscimento della attenuante comune del danno patrimoniale di speciale entità.

Misure cautelari reali, dove può essere presentata la richiesta…

Questo il principio di diritto affermato dalle SS.UU. con la sentenza n. 47374 del 13 ottobre 2017:

Ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero.

Stupefacenti, l’intervento delle Sezioni Unite sul reato di coltivazione

In relazione alla nozione giuridica della “coltivazione” di piante da cui siano ricavabili sostanze stupefacenti, con la sentenza n. 12348 depositata il 16 aprile 2020, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto:

Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore.