Cassazione: il caporalato non trova applicazione in caso di…

Con la sentenza n. 43662 del 28.11.2024, la Cassazione penale afferma che il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all’art. 603 bis c.p., non può trovare applicazione ai settori che utilizzano prestazioni di lavoro intellettuale.

La Cassazione – ribaltando l’impugnata pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l’art. 603 bis c.p. non può essere applicato a categorie di lavoro che avvalendosi di prestazioni intellettuali, esulano in radice dalla categoria dei lavori manuali, siano essi in ambito agricolo, artigianale o industriale.

Per la sentenza, infatti, la norma si riferisce al reclutamento o all’utilizzazione di ‘manodopera’, termine legato non solo al carattere manuale dell’attività, ma anche alla prestazione di lavoro privo di qualificazione.

Estinzione Reato

Nel caso di decreto penale e di Sentenza di patteggiamento, il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.

Danni causati dai propri animali

Secondo la Corte di Cassazione, la responsabilità dei danni causati da un animale ricade sempre e comunque sul proprietario. Se ad esempio il proprio cane morde una persona, a rispondere è sempre il padrone che, oltre a divenire responsabile civilmente, può altresì essere interessato sotto il profilo penale, con conseguente ricaduta nel reato di lesioni colpose. A rammentarlo è la Sentenza n. 30548/2016 da parte della Corte di Cassazione, con la quale i giudici si esprimono sulla vicenda di un cane che, affidato a un soggetto evidentemente non in grado di controllarlo (il padre del propreitario), aveva morso un bambino.

Revoca Riabilitazione

Au sensi dell’art 180 c.p. la riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni o un’altra pena più grave

Truffa Contrattuale

Nella truffa contrattuale, il raggiro è effettuato mediante un rapporto negoziale, come ad esempio una compravendita di un determinato bene, una locazione di un immobile, e così via. Ciò che rileva  è la stipula di un contratto che può essere in grado di generare un danno patrimoniale alla parte offesa.

Negli ultimi  anni si è poi creata una ulteriore ipotesi autonoma di truffa, quale quella online. Purtroppo, l’esplosione delle abitudini di commercio elettronico ha avuto tra le sue conseguenze quella di favorire l’ampliamento delle truffe, come ad esempio avviene nel caso in cui il prodotto acquistato non sia conforme alle aspettative. In altri casi la truffa riguarda la sottrazione di dati sensibili.

Il lavoro sportivo nel dilettantismo


Il “lavoro sportivo nell’area del
dilettantismo”
è un’attività lavorativa
nel campo del dilettantismo sportivo
che può essere oggetto di un rapporto
di lavoro subordinato o di un rapporto di
lavoro autonomo, anche nella forma della
collaborazione coordinata e continuativa (co.
co.co.). Nel dilettantismo l’attività lavorativa
si presume co.co.co. sportiva quando sono
contemporaneamente presenti nei confronti
del medesimo committente i seguenti requisiti:

  • Le prestazioni oggetto del contratto
    sono coordinate sotto il profilo tecnico-
    sportivo, in osservanza dei regolamenti
    delle Federazioni sportive nazionali,
    delle Discipline sportive associate e
    degli Enti di promozione sportiva, anche
    paralimpici;
  • Pur avendo un carattere continuativo,
    la durata delle prestazioni settimanali
    non superi le 24 ore, escludendo il
    tempo dedicato alla partecipazione a
    manifestazioni sportive.
    Il lavoratore pub

Identikit del lavoratore sportivo


Le indicazioni su quali siano le caratteristiche per cui
un lavoratore possa essere considerato “lavoratore
sportivo” sono contenute nell’articolo 25, comma 1,
del D.Lgs. n. 36/2021. È quindi lavoratore sportivo:
l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore
tecnico, il direttore sportivo, il preparatore
atletico e il direttore di gara che, senza alcuna
distinzione di genere e indipendentemente dal
settore professionistico o dilettantistico, esercita
l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore
di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto
nel Registro nazionale delle attività sportive
dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni
sportive nazionali, delle Discipline sportive
associate, degli Enti di promozione sportiva, delle
associazioni benemerite, anche paralimpici, del
CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.A. o di altro
soggetto tesserato.
ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15,
che svolge verso un corrispettivo le mansioni
rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle
Federazioni sportive nazionali e delle Discipline
sportive associate, anche paralimpiche, tra
quelle necessarie per lo svolgimento di attività
sportiva. Sono escluse le mansioni di carattere
amministrativo-gestionale.

Obblighi assicurativi Contratti sportivi

Vige l’obbigo asicurativo nei contratti sportivi per chi ha un contratto subordinato in qualsiasi ambito, compresi i giovani atleti assunti in apprendistato;
I collaboratori amministrativo-gestionali nell’area del
dilettantismo. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa continua ad applicarsi la tutela assicurativa obbligatoria
prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2022 n. 289. Per tutte
le altre categorie, si attivano le assicurazioni previste dalle specifiche
discipline del settore d’appartenenza. I lavoratori occasionali non sono lavoratori sportivi e a essi si applicano le norme ordinarie.

Il Contratto di lavoro sportivo


La disciplina sostanziale del rapporto di lavoro subordinato
sportivo
è la medesima sia per il settore professionistico sia per
quello dilettantistico.
Al contratto di lavoro subordinato sportivo non si applicano
alcune disposizioni applicabili alla generalità dei rapporti di lavoro
subordinato, tra cui quelle relative ai licenziamenti collettivi e
individuali per giustificato motivo o per giusta causa, quelle in
materia di autorizzazione all’utilizzo di impianti audiovisivi, i
divieti di accertamenti sanitari, le norme a tutela delle mansioni
e quelle relative ai procedimenti disciplinari.
Il contratto di lavoro subordinato sportivo può prevedere un
termine del rapporto purché non superiore a 5 anni.
Inoltre, è possibile stipulare contratti di apprendistato per
la formazione dei giovani atleti non solo sportiva ma anche
culturale ed educativa e in vista dell’accesso all’attività lavorativa,
nelle forme e nei termini previsti dal decreto legislativo n.
36/2021. I rapporti di apprendistato sportivo si risolvono
automaticamente al termine del periodo formativo fissato nel
contratto, diversamente da quanto è previsto dalla disciplina
generale dell’apprendistato

Riforma dello Sport, i punti cardine


Si fornisce l’identikit del “lavoratore sportivo”, che è indipendente
dalla natura professionistica o dilettantistica dell’attività svolta,
e si chiariscono le tipologie contrattuali utilizzabili, con le relative
disposizioni in materia di controlli sanitari e di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro;
Il lavoro subordinato in ambito sportivo acquisisce una disciplina
che tiene in conto le specificità del comparto, in deroga alla
disciplina ordinaria; si prevedono differenziazioni nelle regole applicabili nell’area
del professionismo e a quello del dilettantismo, oltre a inserire
disposizioni specifiche e speciali agevolazioni per i rapporti di
lavoro con gli atleti di club paralimpici rientranti nella categoria
del più alto livello tecnico-agonistico, così come definito dal
Comitato italiano paralimpico (CIP), nonché in tema di formazione
dei giovani atleti;
Le prestazioni sportive dei volontari hanno una disciplina
specifica che aiuta a tenere separato l’àmbito del rapporto di
lavoro da quello veramente personale, spontaneo e gratuito del
volontariato. I volontari non sono lavoratori sportivi;
Si disciplina il trattamento pensionistico e sono inserite delle
tutele ad hoc per l’assicurazione contro gli infortuni;
Si interviene sul trattamento tributario dei contratti in
ambito sportivo, con un trattamento agevolato soprattutto
nel dilettantismo, per il quale sono previste agevolazioni anche
per soggetti che non sono lavoratori sportivi e prestano, in
forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
attività di carattere amministrativo-gestionale a favore di
Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate,
Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal CIP.