Preposto nonimato e preposto di fatto

Come affermato dalla giurisprudenza la qualifica di preposto alla sicurezza non richiede necessariamente una nomina formale da parte del datore di lavoro. 

Ciò è stato successivamente codificato dal legislatore, che ha stabilito che le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) – ossia il datore di lavoro, il dirigente e il preposto – spettano anche a colui che, pur in assenza di regolare investitura, esercita concretamente i poteri giuridici riferiti a ciascuno di quelli ivi definiti (Art. 299 D.Lgs. 81/2008). 

In altre parole, una persona può essere considerata un preposto alla sicurezza anche se non è stata espressamente nominata come tale dal proprio datore di lavoro, purché svolga le mansioni tipicamente associate a tale ruolo. 

Ciò consente alle imprese di avere una certa flessibilità nell’organizzazione delle procedure di sicurezza e garantisce che coloro che sono più qualificati per svolgere il ruolo di preposto alla sicurezza siano in grado di farlo.

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