L’apposizione di un like può essere condotta molesta

Come afferma con sentenza la Cass. pen. sez. V, n. 19363 del 31/03/2021 anche l’apposizione di un like(“mi piace”) su una foto postata dalla persona offesa sulla propria bacheca Facebook, pertanto, può essere ricompresa tra le condotte moleste o minatorie che possono integrare il reato di atti persecutori determinando l’alterazione delle abitudini di vita o il grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa. A tal proposito, la reiterata pubblicazione, sul profilo Facebook dello stesso imputato, di messaggi aventi contenuto minaccioso nei confronti della persona offesa integra l’elemento materiale del delitto di atti persecutori.