Esercizio abusivo Gioco d’azzardo
La Cassazione ha stabilito che “il reato di svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza dì concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’art. 88 R. D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)”, a prescindere dall’abilitazione in capo al gestore stesso.