La facoltà dell’indagato di chiedere assistenza legale all’alcol test

La giurisprudenza sull’articolo 356 del Codice di Procedura Penale, ossia sulla facoltà di farsi assistere da un legale in caso di indagine, ha più volte fatto chiarezza sul punto. Infatti, la Polizia Giudiziaria, nel caso il difensore di fiducia dell’indagato non arrivi in tempi brevi sul luogo dell’indagine, potrà comunque procedere ai rilievi previsti, senza che alcuna nullità possa essere addebitata. In sostanza il conducente può contattare il proprio avvocato di fiducia per farsi assistere nel corso di tale accertamento ma l’avvocato dovrà arrivare sul posto in tempi molto brevi. Ove questi non arrivi in tempo utile, l’accertamento potrà essere effettuato anche in difetto della sua presenza.

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