L’Estinzione del reato
Diversamente dalla Riabilitazione opera l’estinzione del reato, prevista dall’art. 445 co. 1 c.p.p. e dall’art. 460 co. 5 c.p.p., nel caso in cui sia stata inflitta una condanna con patteggiamento o decreto penale di condanna. L’estinzione opera in caso di una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, “se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.”
Di norma la sentenza penale di patteggiamento e il decreto penale, divenuti irrevocabili, vengono iscritti al Casellario; non compaiono sul certificato richiesto da privati ma nei certificati richiesta dalle Pubbliche Amministrazioni. Il Casellario, tuttavia, decorsi i termini previsti dalla legge, non provvede d’ufficio ad effettuare annotazione in calce all’iscrizione relativa alla sentenza di patteggiamento o al decreto penale.
A differenza della Riabilitazione, il Giudice non accerta che l’interessato, successivamente alla condanna, abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta ma verifica che non siano stati commessi un delitto o una contravvenzione della stessa indole nei termini previsti.
L’estinzione non è automatica, con il semplice decorso del tempo, ma avviene con pronuncia del Giudice dell’esecuzione competente Il Giudice dichiara con provvedimento l’avvenuta estinzione disponendo l’annotazione di “reato estinto” nel casellario.