Requisiti della Riabilitazione
L’art 179 comma 1 c.p. prescrive espressamente che la riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta e il condannato nello stesso arco temporale abbia dato prova di buona condotta. A ciò si aggiunge l’equo indennizzo a favore delle parti offese.
Riassumendo occorre:
- che il condannato abbia già scontato la pena principale per interno oppure la pena sia estinta;
- che il condannato dimostri di aver tenuto un periodo di buona condotta.
La riabilitazione è concessa se sono passati:
- tre anni dal momento in cui la pena principale è stata eseguita, in caso di condanna “ordinaria”;
- almeno otto anni se il condannato era un recidivo;
- dieci anni dal giorno in cui sia stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro se il condannato era un delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Con la riabilitazione il condannato gode del beneficio dell’estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale scaturente dalla sentenza di condanna salvo che la legge non disponga diversamente.