Favoreggiamento immigrazione clandestina, no attenuante per compenso modesto promesso…
Con la sentenza n. 9636 del 27 febbraio 2017, la Corte di Cassazione ha affermato, in tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che non è configurabile l’attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità in ragione del modesto importo del compenso corrisposto, o promesso, dallo straniero favorito.
La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
In tema di atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato o di altro Stato dell’Unione europea e, in generale, in tema di favoreggiamento della immigrazione clandestina, in considerazione della natura, della entità e della importanza della messa in pericolo degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, la modestia del compenso corrisposto, o promesso, dallo straniero favorito al soggetto attivo del reato, per remunerare la condotta delittuosa, non comporta il riconoscimento della attenuante comune del danno patrimoniale di speciale entità.