Misure cautelari reali, dove può essere presentata la richiesta…
Questo il principio di diritto affermato dalle SS.UU. con la sentenza n. 47374 del 13 ottobre 2017:
Ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero.