
Stalking
L’art. art. 612 bis del c.p., rubricato “Atti persecutori”, punisce la condotta di “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.”
Il delitto in commento costituisce un reato abituale, per la cui configurazione è richiesta la reiterazione delle condotte di minaccia o violenza almeno una volta, purché gli episodi siano collegati da un contesto unitario.
Le condotte sopra menzionate devono necessariamente causare almeno uno dei seguenti effetti alternativi:
– un perdurante e grave stato di ansia o paura nella vittima;
– un fondato timore per la propria incolumità o per quella di una persona a lei affettivamente legata;
la costrizione a modificare le proprie abitudini di vita