Riforma dello Sport, i punti cardine
Si fornisce l’identikit del “lavoratore sportivo”, che è indipendente
dalla natura professionistica o dilettantistica dell’attività svolta,
e si chiariscono le tipologie contrattuali utilizzabili, con le relative
disposizioni in materia di controlli sanitari e di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro;
Il lavoro subordinato in ambito sportivo acquisisce una disciplina
che tiene in conto le specificità del comparto, in deroga alla
disciplina ordinaria; si prevedono differenziazioni nelle regole applicabili nell’area
del professionismo e a quello del dilettantismo, oltre a inserire
disposizioni specifiche e speciali agevolazioni per i rapporti di
lavoro con gli atleti di club paralimpici rientranti nella categoria
del più alto livello tecnico-agonistico, così come definito dal
Comitato italiano paralimpico (CIP), nonché in tema di formazione
dei giovani atleti;
Le prestazioni sportive dei volontari hanno una disciplina
specifica che aiuta a tenere separato l’àmbito del rapporto di
lavoro da quello veramente personale, spontaneo e gratuito del
volontariato. I volontari non sono lavoratori sportivi;
Si disciplina il trattamento pensionistico e sono inserite delle
tutele ad hoc per l’assicurazione contro gli infortuni;
Si interviene sul trattamento tributario dei contratti in
ambito sportivo, con un trattamento agevolato soprattutto
nel dilettantismo, per il quale sono previste agevolazioni anche
per soggetti che non sono lavoratori sportivi e prestano, in
forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
attività di carattere amministrativo-gestionale a favore di
Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate,
Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal CIP.