Il Contratto di lavoro sportivo


La disciplina sostanziale del rapporto di lavoro subordinato
sportivo
è la medesima sia per il settore professionistico sia per
quello dilettantistico.
Al contratto di lavoro subordinato sportivo non si applicano
alcune disposizioni applicabili alla generalità dei rapporti di lavoro
subordinato, tra cui quelle relative ai licenziamenti collettivi e
individuali per giustificato motivo o per giusta causa, quelle in
materia di autorizzazione all’utilizzo di impianti audiovisivi, i
divieti di accertamenti sanitari, le norme a tutela delle mansioni
e quelle relative ai procedimenti disciplinari.
Il contratto di lavoro subordinato sportivo può prevedere un
termine del rapporto purché non superiore a 5 anni.
Inoltre, è possibile stipulare contratti di apprendistato per
la formazione dei giovani atleti non solo sportiva ma anche
culturale ed educativa e in vista dell’accesso all’attività lavorativa,
nelle forme e nei termini previsti dal decreto legislativo n.
36/2021. I rapporti di apprendistato sportivo si risolvono
automaticamente al termine del periodo formativo fissato nel
contratto, diversamente da quanto è previsto dalla disciplina
generale dell’apprendistato

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