Identikit del lavoratore sportivo


Le indicazioni su quali siano le caratteristiche per cui
un lavoratore possa essere considerato “lavoratore
sportivo” sono contenute nell’articolo 25, comma 1,
del D.Lgs. n. 36/2021. È quindi lavoratore sportivo:
l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore
tecnico, il direttore sportivo, il preparatore
atletico e il direttore di gara che, senza alcuna
distinzione di genere e indipendentemente dal
settore professionistico o dilettantistico, esercita
l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore
di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto
nel Registro nazionale delle attività sportive
dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni
sportive nazionali, delle Discipline sportive
associate, degli Enti di promozione sportiva, delle
associazioni benemerite, anche paralimpici, del
CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.A. o di altro
soggetto tesserato.
ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15,
che svolge verso un corrispettivo le mansioni
rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle
Federazioni sportive nazionali e delle Discipline
sportive associate, anche paralimpiche, tra
quelle necessarie per lo svolgimento di attività
sportiva. Sono escluse le mansioni di carattere
amministrativo-gestionale.

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