Atti persecutori attraverso l’uso dei social network
Secondo l’orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità, confermato dalla Sentenza della Cass. pen. sez. V, n. 1753 del 16/09/2021; in tema di atti persecutori, l’uso di facebook e dei social networks rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato riferendosi a qualsiasi condotta in grado di creare una indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica, anche attraverso il reiterato inserimento di “post” sui “social networks.