Luoghi in cui si configura il gioco d’azzardo
Nel nostro ordinamento la tenuta, l’agevolazione e la partecipazione ai giochi d’azzardo veri e propri sono attività soggette a sanzione penale, se poste in essere «in un luogo pubblico, aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque genere.
Anche la rete Internet viene ormai fatta rientrare nella nozione di luogo pubblico, atteso che con questa locuzione si intende il luogo «accessibile continuamente a tutti o comunque a un numero indeterminato di persone, anche se di proprietà privata», e che pertanto l’esercizio dei giochi di azzardo (ovvero, secondo la definizione dell’art. 721 c.p., «quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita e la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria») per via informatica configuri i reati di cui agli artt. 718 ss. c.p.