Gioco d’azzardo

Il gioco d’azzardo nel c.p. italiano si distingue tra l’esercizio” e la “partecipazione”, disciplinate rispettivamente dagli articoli 718 e 720 c.p.
Il primo punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d’azzardo o lo agevola. La pena prevista è l’arresto da tre mesi a un anno e l’ammenda non inferiore a euro 206.
Il secondo, invece, punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione prevista dall’articolo 718, è colto mentre prende parte al gioco d’azzardo. In questo caso la sanzione comminata è l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a euro 516.
In entrambi i casi, per le condanne, oltre alla sanzione amministrativa, è sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel gioco e degli oggetti ad esso destinati.