Malware

Il malware è una categoria generale di software dannosi. Rientrano in questa categoria virus, worm, trojan horse e spyware. La condotta è compresa nell’art. 640 ter c.p. Il programma malware può avere la forma di codice eseguibile, script, o altro file apparentemente innocuo in cui viene inserito il software dannoso.

Il malware può colpire ogni genere di computer o device mobile ( tablet e smartphone). Viene diffuso Dai cybercriminali al fine di danneggiare i sistemi informatici, rubare o criptare le informazioni presenti sul dispositivo, usare il device all’insaputa del suo titolare.

La vittima può installare il malware volontariamente (come nel caso di un dipendente rancoroso che voglia “farla pagare” al proprio datore di lavoro), o involontariamente (per esempio tramite una pendrive USB apparentemente abbandonata). In questa seconda ipotesi – più frequente – l’utente apre il file apparentemente innocuo dopo averlo ricevuto da terzi (via email e social media) o scaricato dalla rete (es. software scaricato da uno store non ufficiale).

Per quanto riguarda le pene, come accennato, l’articolo dedicato è il 640 ter c.p.; quest’ultimo altro non è che un’estensione dell’art. 640 c.p. sul reato di truffa. Nello specifico, l’art. 640 ter c.p. punisce chiunque, alterando il funzionamento di un sistema informatico, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Tale reato prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00. A differenza del reato di truffa, nel caso di specie non è richiesta l’induzione in errore della vittima, in quanto ciò avviene di per sé con l’alterazione del sistema informatico stesso.