Frode informatica o indebito utilizzo di carta di credito

Sotto il profilo del bene giuridico tutelato, le due fattispecie incriminatrici appaiono destinate a finalità protettive diverse: l’art. 493 ter c.p. si rivolge a chi fa “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”, stabilendo “Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento”. La fattispecie tutela, accanto all’offesa al patrimonio individuale, una concorrente aggressione ad interessi di matrice pubblicistica, consistenti nel presidiare il regolare e sicuro svolgimento dell’attività finanziaria attraverso mezzi sostitutivi del contante, attinenti a valori riconducibili agli ambiti categoriali dell’ordine pubblico economico e della fede pubblica. Sanzioni previste: reclusione da 1 a 5 anni e multa da € 310 ad € 1.550.

L’art. 640 ter c.p., invece, è stato collocato tra i delitti contro il patrimonio mediante frode, pertanto il bene giuridico tutelato sarebbe il patrimonio (si rileva, in dottrina, un orientamento che la ritiene una fattispecie plurioffensiva, in quanto l’oggetto di tutela sarebbe rappresentato anche dal regolare funzionamento dei sistemi informatici e dalla riservatezza). Sanzioni previste: la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 51 a 1.032 euro con aumenti di pena in caso di reato aggravato.