Frode Informatica e Truffa
Il delitto di frode informatica è previsto dall’art. 640 ter c.p. pur simile in apparenza, differisce dal reato di Truffa ex art 640 c.p. Ne deriva una diversa configurazione e diversi profili riguardo alle pene.
La Frode informatica punisce chi altera, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o interviene senza alcun diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Si tratta di un reato comune, come suggerisce la locuzione “chiunque”, e quindi di illecito potenzialmente commesso da qualsiasi soggetto, senza la necessità che ricopra una particolare funzione e qualifica.
Con esso è tutelato il patrimonio del soggetto danneggiato, della sua riservatezza, nonché della regolarità dei sistemi informatici e della speditezza del traffico giuridico e informatico
Il delitto di truffa, invece, è previsto dall’art. 640 c.p., punisce chi, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Si tratta di un reato comune che, però, si realizza attraverso una cooperazione artificiosa della vittima in quanto la condotta consiste in una particolare forma di aggressione al patrimonio altrui realizzata attraverso l’inganno, che induce la vittima a concorrere alla causazione dello stesso in ragione dell’errore derivante dalla condotta tenuta dal soggetto agente.
Proprio per questo motivo, la truffa non comporta solamente un danno al patrimonio della vittima, ma anche un pregiudizio alla libertà di autodeterminazione della stessa. Dunque, anche in questo caso ci si trova davanti a un reato plurioffensivo.