E’ possibile la richiesta di pena sostitutiva anche in…
Con la Riforma Cartabia le pene sostitutive hanno assunto un ruolo centrale potendo essere disposte in sostituzione di pene detentive i cui limiti sono stati considerevolmente elevati rispetto a quelli previsti in precedenza. Inoltre, a differenza delle misure alternative alla detenzione le quali possono essere disposte dal Giudice dell’esecuzione successivamente all’emissione dell’ordine di carcerazione, le pene sostitutive sono applicate direttamente dal Giudice di cognizione. Al riguardo, l’art. 545 bis c.p.p., introdotto dal d.lgs 150/2022, regolamenta la procedura di applicazione delle pene sostitutive che possono essere disposte esclusivamente dal Giudice di primo grado. Peraltro, l’art. 95 delle disposizioni transitorie, prevede la possibilità che le pene sostitutive «se più favorevoli» siano applicate anche ai procedimenti pendenti, sia in grado d’Appello sia innanzi la Corte di Cassazione, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 ovvero il 30 dicembre 2022.