Decreto Penale di condanna e sostituzione della pena con…
I procedimenti ex art. 186 c.d.s si risolvono di solito con l’emissione di un decreto penale di condanna., ossia l‘emissione di un provvedimento da parte del giudice in assenza delle parti e senza processo, in pratica senza Udienza Preliminare e senza dibattimento. Al decreto penale di condanna l’imputato può fare opposizione entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento. Il Giudice, fatte le valutazioni, emetterà un decreto di giudizio immediato fissando un Giudizio ordinario oppure valuterà le richieste dell’imputato in merito a riti alternativi.